Art. 1.

      1. L'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «Art. 72. - (Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) - 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
      2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
      3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tale modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco.
      4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 2, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A

 

Pag. 4

parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».